mercoledì 9 giugno 2010

Stage, lo sfruttamento alla francese

Da circa dodici anni è prevista la possibilità di realizzare tirocini formativi o stage presso aziende pubbliche e private. Secondo la normativa vigente, lo stage dovrebbe fornire ai giovani in cerca di prima occupazione diversi vantaggi, fra i quali prioritariamente quello di costruire un curriculum più ricco da allegare nelle domande di assunzione, aumentando così le possibilità di trovare lavoro.
Gli stage però possono essere utili per la formazione, ma non per trovare un impiego. E' questo il risultato di un’indagine realizzata da Isfol e Repubblica, che fotografa la condizione dei tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro attraverso il tirocinio nelle aziende. Ne emerge, infatti, che appena uno stage su cinque (21,1 per cento) termina con l’offerta di un contratto di lavoro per lo più flessibile: a tempo indeterminato il 2,3 per cento, a tempo determinato il 5,6 per cento, a progetto il 6,4 per cento o con una collaborazione occasionale il 6,8 per cento. Per questo motivo è più che frequente che giovani disoccupati, a ogni livello di istruzione, moltiplichino il numero di stage effettuati per impiegare il tempo di inattività e aumentare le opportunità di lavoro. E’ utile sapere inoltre che i soggetti promotori, le aziende, non hanno altri obblighi, se si esclude quello di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Questi obblighi, la maggior parte delle volte, sono assolti dagli istituti scolastici, ai vari livelli, che inviano gli studenti in tirocinio. E’ previsto, in ultimo, che gli imprenditori che ospitano un tirocinio possano essere ammessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli concernenti le spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane.
In sostanza le imprese italiane possono usufruire di manodopera senza alcun obbligo di corrispondere alcun salario o alcun diritto contrattuale: ferie, tredicesima, malattia, tfr, ecc., mentre per i tirocinanti permangono, sostanzialmente, tutti gli obblighi di un lavoratore dipendente, senza averne però i diritti per tutto il periodo del tirocinio (che può avere la durata di quattro o sei mesi). Eppoi si sa: "Lavora, dannati l'anima, competi e non chiedere niente, che poi vedrai i risultati..."
Questa situazione espone lo stagista a un assoggettamento totale e incondizionato all’azienda, nella speranza che il tirocinio si traduca in un rapporto di lavoro. Cosa che non avviene quasi mai perché le aziende hanno convenienza a iniziare altri stage per realizzare nuovi “risparmi” sulla pelle dei giovani in cerca di prima occupazione.
Con la normativa sulla realizzazione dei tirocini formativi o stage presso aziende pubbliche e private, non si è introdotta alcuna novità. E’ stata semplicemente ripristinata e aggiornata la prassi esistente nel medio evo con la servitù della gleba. Con un'altra denominazione. In lingua francese.

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